| Statuto e Regolamento della Società |
ART. 1) - Istituzione e sede
Le attività sociali della Patologia vegetale italiana, espresse in precedenza dall'Associazione Fitopatologica Italiana e dalla Società Italiana di Fitoiatria, vengono continuate dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (S.I.Pa.V.). La Società non ha fini di lucro. La sua sede è quella del Presidente in carica.
ART. 2) - Scopi
La Società ha tra i suoi scopi preminenti:
- la promozione degli studi e delle ricerche sui vari aspetti o settori della Patologia Vegetale;
- la diffusione delle conoscenze relative alle malattie delle piante e ai loro agenti;
- la promozione di collaborazioni e di scambi tra cultori di Istituzioni operanti nel campo fitopatologico, nonché i rapporti interdisciplinari in settori di ricerca fondamentale e applicata.
ART. 3) - Attività
Per raggiungere gli scopi di cui sopra, la Società potrà:
- organizzare convegni;
- raccogliere e diffondere informazioni relative alle malattie delle piante;
- mantenere collegamenti con altre organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali e con Organi tecnici ministeriali e regionali o altri Enti su problemi riguardanti la sanità delle piante;
- curare in proprio la pubblicazione di periodici, notiziari o altro tipo di materiale bibliografico, iconografico e documentario per diffondere notizie sociali e per ospitare articoli e scritti dei soci e di collaboratori esterni.
ART. 4) - Soci
La Società si compone di:
- Soci Ordinari (persone fisiche);
- Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche e Enti Morali; le ultime due categorie sono rappresentate da una persona fisica);
- Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti;
- Soci Studenti (iscritti a Corsi Universitari, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca).
Possono far parte della Società persone fisiche e soggetti giuridici qualificati che ne facciano domanda scritta, ne accettino le finalità e versino l'importo della quota annua associativa.
Ogni membro dovrà essere presentato da due soci e la sua ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio è perduta per volontarie dimissioni, o per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.
ART. 5) - Quote sociali
Le quote associative delle varie categorie sono fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.
ART. 6) - Organi della Società
Organi della Società sono:
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti
- L'Assemblea Generale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in carica ed è costituito da sei Consiglieri, dal Segretario-Tesoriere, designato dal Consiglio medesimo su proposta del Presidente in carica, e dal Presidente del precedente Consiglio.
Il Presidente e i Consiglieri sono eletti per un triennio e non sono rieleggibili per la stessa qualifica per il triennio immediatamente successivo.
Le elezioni avvengono per scrutinio segreto mediante schede di votazione inviate a tutti i soci. Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 7) - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la maggioranza dei suoi componenti lo richieda.
Al Consiglio Direttivo competono:
- l'ordinaria gestione della Società
- la redazione della relazione annuale, comprendente anche un programma di attività;
- la approvazione dei bilanci finanziari preventivo e consuntivo;
- l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e ogni altra iniziativa o manifestazione utile al raggiungimento degli scopi che la Società si prefigge;
- la formulazione di un Regolamento.
Per la realizzazione del programma di attività il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di collaboratori. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la costituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro.
Se un componente del Consiglio Direttivo non interviene a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica;
in questo caso, come in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, gli succede il socio che nelle elezioni del Consiglio Direttivo è risultato primo dei non eletti, e rimane in carica sino alla decadenza del Consiglio.
ART. 8) - Presidente e Vice-presidente
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; sottoscrive i verbali delle medesime adunanze, redatti dal Segretario; sottoscrive le lettere di affari ed i mandati di pagamento; amministra, con il Segretario-Tesoriere, il patrimonio e le rendite della Società, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Direttivo ogni atto che non riguardi l'ordinario funzionamento della Società.
Ad uno dei consiglieri il Consiglio Direttivo affida la carica di Vice-presidente, su designazione della maggioranza.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente per delega di quest'ultimo o nelle funzioni improrogabili in cui questi sia materialmente e provvisoriamente impedito.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o di decesso del Presidente, il Vice-presidente lo sostituisce sino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire entro sei mesi.
ART. 9) - Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati degli organi sociali; ha il compito di stendere i verbali delle adunanze di Assemblea e del Consiglio Direttivo, che vengono firmati anche dal Presidente;
attende alla gestione finanziaria, della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio Direttivo; predispone e fornisce tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo e provvede alla corrispondenza d'ufficio.
Al Segretario-Tesoriere è affidata anche la custodia dei verbali e di tutti gli atti sociali, compresi gli inventari dei beni della Società.
In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario-Tesoriere, il Presidente ne proporrà al Consiglio Direttivo un altro.
ART. 10) - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori controlla la regolarità del bilancio consuntivo della Società, che il Segretario-Tesoriere presenta annualmente all'approvazione dell'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea e rimane in carica per un triennio.
ART. 11) - Assemblea
L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per approvare i bilanci consuntivo e preventivo ed esaminare le relazioni di attività, nonché, alla scadenza del mandato triennale, per individuare candidature per le votazioni.
La validità dell'Assemblea è assicurata dalla presenza del 50% dei Soci in prima convocazione e da qualsiasi numero in seconda convocazione.
Le Assemblee straordinarie possono essere indette su richiesta di non meno di un quinto degli iscritti, con uno specifico ordine del giorno. I soci possono farsi rappresentare alle Assemblee nel numero massimo di due deleghe per ogni socio presente.
Per la validità delle deliberazioni - con l'eccezione delle modifiche di Statuto - è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti, incluse le deleghe. Qualora almeno un terzo dei Soci presenti ne faccia richiesta, si procede con votazione a scrutinio segreto.
ART. 12) - Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito dalle quote dei Soci e da eventuali donazioni o lasciti, la cui accettazione sarà subordinata al parere del Consiglio Direttivo.
ART. 13) - Esercizio sociale
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 14) - Modifiche di statuto
Le eventuali proposte di modifiche del presente Statuto devono essere elaborate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.
Esse devono essere notificate ai Soci almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, ed essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci votanti (incluse le deleghe).
Le proposte devono essere approvate come tali dall'Assemblea, oppure respinte.
ART. 15) - Scioglimento della Società
In caso di scioglimento della Società, per il quale occorre la maggioranza del 75% dei voti espressi a scrutinio segreto mediante schede inviate a tutti i Soci, l'attivo sarà distribuito per deliberazione dell'Assemblea a Società, Istituzioni o Enti che perseguono scopi simili nel campo della Patologia Vegetale.
ART. 16) - Norme di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi, agli usi vigenti ed alle decisioni dell'Assemblea.
REGOLAMENTO DELLA
SOCIETÀ ITALIANA
DI PATOLOGIA VEGETALE
Approvato dal Consiglio Direttivo il 19.05.93
- Le proposte di nomina a Socio dovranno pervenire al Segretario unitamente ad un sintetico curriculum del richiedente e saranno esaminate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. In caso di esito favorevole, la nomina sarà comunicata all'Assemblea in occasione della successiva riunione ordinaria, sarà valida dal momento dell'accettazione e sarà ubordinata al pagamento della quota annua.
- La quota sociale deve essere versata dai soci al Segretario-Tesoriere entro il primo quadrimestre di ogni anno.
- L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere trasmesso, eventualmente anche a mezzo telegrafo o telefax, non meno di cinque giorni prima della riunione, indicando gli argomenti da trattare. L'adunanza non è valida se sono assenti più di tre componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei votanti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Il luogo dell'adunanza dell'Assemblea generale è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La data di convocazione della seduta ordinaria, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere notificata ai soci dal Presidente almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- La notifica delle adunanze straordinarie deve avvenire almeno cinque giorni prima, fatte salve le modifiche di Statuto.
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