Patogeni Esotici Invasivi

La Società Italiana di Patologia Vegetale

Recentemente la normativa fitosanitaria relativa alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che l’UE applica fin dal 1977, è stata profondamente modificata dal regolamento UE 2016/2031. Tale regolamento abroga e sostituisce sette direttive del Consiglio sugli organismi nocivi ed entrerà pienamente in vigore il 13 dicembre 2019. Sull'argomento si è svolto lo scorso 11 maggio all'Accademia dei Georgofili un incontro coordinato dal Prof. Giovanni Vannacci, componente del Comitato Consultivo dei Georgofili sui problemi della difesa delle piante. Nei prossimi giorni gli atti del convegno saranno pubblicati nel sito dell’Accademia dei Georgofili.

Le piante sono alla base della catena alimentare e parte integrante dell’ambiente naturale e del paesaggio. Gli effetti di una nuova malattia epidemica sull'economia e sulla qualità della vita possono essere devastanti. L’esempio dell’epidemia di Xylella fastidiosa in Italia è indicativo. La presenza di questo organismo nocivo è stata notificata per la prima volta nel 2013, quando si era già ampiamente diffuso nella penisola Salentina, in Puglia, la principale regione olivicola italiana. La malattia sta danneggiando gravemente l’economia agricola e il paesaggio tradizionale pugliese. Un focolaio di nematode del pino in Portogallo causa dal 1999 forti danni economici all'industria del legno locale.Ha ucciso milioni di pini, inciso negativamente sulla produttività dell’industria della trasformazione del legno e fatto aumentare i costi, perché il legno di pino deve essere sottoposto a trattamento termico prima di essere esportato.

Miliardi di piante e una grande quantità di prodotti vegetali circolano all'interno del mercato dell’Unione o sono importati da paesi terzi. Anche i luoghi di produzione e di destinazione sono innumerevoli. È quindi necessario adottare norme comuni per quanto riguarda produzione, ispezione, campionamento, analisi, importazioni, spostamenti e certificazioni del materiale vegetale, nonché notifica, individuazione o eradicazione degli organismi nocivi, al fine di garantire lo stesso livello di protezione fitosanitaria in tutto il territorio dell’UE e condizioni di parità per gli operatori commerciali. Il nuovo regolamento mira soprattutto ad impedire l’ingresso e la diffusione degli organismi nocivi delle piante nel territorio dell’UE, e si basa sul concetto che occorre aumentare le risorse nelle fasi iniziali per prevenire i danni chetali organismi possono causare alla produzione agricola o all'ambiente. Il regolamento stabilisce norme dettagliate per la tempestiva individuazione ed eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione eventualmente individuati sul suo territorio. Tali norme fissano obblighi perla notifica dei focolai da parte degli operatori, indagini e programmi di monitoraggio pluriennali, demarcazione delle aree a fini dell’eradicazione e rafforzamento delle disposizioni concernenti gli organismi nocivi. Nell'ambito del nuovo regolamento tutti gli Stati membri dovranno procedere immediatamente all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione individuati in aree che in precedenza ne erano indenni. In altri termini, non potranno più procedere con misure unilaterali. Attualmente gli organismi nocivi per le piante sono trattati diversamente a seconda del loro stato di quarantena o della loro pericolosità. Il nuovo regolamento conterrà un elenco di tutti gli organismi nocivi, suddivisi in tre categorie principali. 1. Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione: non presenti nel territorio dell’UE o presenti solo localmente e sotto controllo ufficiale (come la macchia nera o blackspot degli agrumi, che non è presente nell'UE, o X. fastidiosa, che è presente solo in poche aree ben individuate).A causa del maggior rischio che presentano per la sanità delle piante, devono essere adottate misure rigorose per impedirne l’ingresso o l’ulteriore diffusione nell'UE. Se individuati, questi organismi devono essere eradicati immediatamente. 2. Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette: presenti nella maggior parte dell’Unione ma ancora considerati assenti in determinate aree ben delimitate,denominate “zone protette” (è il caso della fillossera della vite, presente nel territorio dell’UE ma non a Cipro, che è indicata come zona protetta per questo parassita). Questi organismi non possono quindi entrare e diffondersi in tali zone. Per questi organismi sono adottate misure (ad esempio divieto o limitazioni della circolazione dei beni, monitoraggi ecc.) per evitarne l’introduzione nelle zone protette o per assicurarne l’eradicazione se individuati. 3. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: ampiamente diffusi nel territorio dell’UE ma che incidono sulla qualità delle piante. Deve esserne garantita l’assenza dal materiale riproduttivo vegetale in commercio (è il caso, ad esempio, di Verticillium albo-atrum per quanto riguarda la produzione delle mele; le piantine di melo certificate non possono avere accesso al mercato dell’UE se oltre il 2% del lotto esaminato risulta infetto).

Il nuovo regolamento introduce il concetto di Organismi nocivi prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che presentano il più alto rischio di ripercussioni negative sull'economia, l’ambiente e/o la società. Questi organismi saranno soggetti a misure rafforzate per quanto riguardale indagini, i piani d’azione per la loro eradicazione, i piani di emergenza e le esercitazioni di simulazione. La definizione delle priorità per gli organismi più nocivi è necessaria perché l’UE e i singoli Stati membri possano concentrare le loro risorse nel modo più efficace per proteggere l’ambiente e la produzione agricola. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un rafforzamento del cofinanziamento dell’Unione. L’elenco degli organismi nocivi prioritari sarà adottato mediante un atto delegato, il più vicino possibile alla data di applicazione del regolamento (fine 2019). L’elenco si baserà sui criteri stabiliti dal regolamento e sulle valutazioni della gravità degli effetti ditali organismi nocivi.

In linea di principio l’importazione della maggior parte delle piante e dei prodotti vegetali dai paesi terzi sarà consentita a determinate condizioni. Parte delle importazioni sarà invece vietata o soggetta a prescrizioni molto rigorose, nei casi in cui vi sia una valutazione dei rischi che indica la necessità di tali misure a causa della possibile presenza di organismi nocivi. A sostegno di tali misure, il nuovo regolamento stabilisce norme più precise per la valutazione e la gestione dei rischi. Nell'ambito del nuovo regolamento, alla Commissione è richiesto anche di adottare entro due anni un elenco di piante e prodotti vegetali ad alto rischio. La loro importazione sarà vietata qualora non siano state effettuate valutazioni dei rischi dettagliate per stabilire se e a quali condizioni tali importazioni siano autorizzate. Tutto il materiale vegetale vivente (cioè piante intere, frutti,ortaggi, fiori recisi, semi, ecc.) sarà importato nell'Unione solo se corredato da un certificato fitosanitario che ne dimostri la conformità alla legislazione dell’UE. Entro due anni la Commissione adotterà un elenco di materiali vegetali esonerati da tale certificazione se considerati sicuri per il territorio dell’Unione.Infine, per casi specifici in cui vi sia poca esperienza nel commercio di determinate piante o determinati prodotti vegetali e perciò non siano chiari i relativi rischi fitosanitari, il nuovo regolamento prevede la possibilità di introdurre restrizioni temporanee alle importazioni o persino il loro divieto finché non siano disponibili maggiori dati scientifici. In linea di principio non sarà possibile introdurre nell'UE piante o prodotti vegetali da paesi terzi se non corredati di un certificato fitosanitario. La Commissione potrebbe tuttavia concedere esenzioni armonizzate a questa regola generale mediante un atto di esecuzione che stabilisca la quantità massima di materiale vegetale che i viaggiatori potranno introdurre nell'UE senza un certificato fitosanitario. Nell'ambito del nuovo regolamento tutti i passaporti delle piante saranno rilasciati con un formato comune, facilitandone così la visibilità e rendendoli più riconoscibili in tutta l’UE. Tali passaporti saranno obbligatori per gli spostamenti di tutte le piante da impianto (mentre con la normativa attuale sono necessari solo per alcune). Questa misura è importante per garantire l’assenza di organismi nocivi da quarantena e la tracciabilità di questa importante categoria di piante, costituita soprattutto da materiale riproduttivo vegetale o piante in vaso. Tuttavia, per evitare eccessivi oneri amministrativi, tali passaporti non saranno necessari per trasferire le piante ai consumatori non professionali (ad esempio in luoghi di vendita quali i fiorai e altri negozi al dettaglio). Il nuovo regolamento riconosce il ruolo che dovrà essere svolto agli operatori professionali nella produzione e negli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. Gli operatori professionali dovranno notificare gli organismi nocivi da quarantena che dovessero individuare nelle aree sotto il proprio controllo e, al fine di una maggiore efficacia dei controlli, dovranno essere registrati dalle autorità competenti. Dovranno, inoltre, assicurare la tracciabilità delle piante e dei prodotti vegetali regolamentati che ricevono da altri operatori professionali o che cedono a loro volta. Gli operatori professionali potranno rilasciare passaporti delle piante sotto la supervisione delle autorità competenti. A tale scopo dovranno essere specificamente autorizzati dalle autorità e sottostare a determinate condizioni. Le autorità competenti degli Stati membri avranno un ruolo fondamentale nell'attuazione di queste norme: saranno infatti responsabili di una vasta gamma di attività quali monitoraggi, eradicazione di focolai, piani di emergenza e simulazioni,notifica della presenza di organismi nocivi, controllo delle importazioni,registrazione degli operatori professionali e autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante. A questo riguardo, nei prossimi mesi il nuovo regolamento sarà integrato dal regolamento sui controlli ufficiali, che stabilirà gli obblighi degli Stati membri in merito ai controlli e ad altre attività ufficiali. Per sostituire le normative in vigore si è deciso che lo strumento giusto fosse un regolamento dell’UE, in quanto direttamente e universalmente applicabile in tutta l’Unione Nel corso dei prossimi tre anni sarà necessario adottare una serie di atti delegati e di esecuzione. Questo periodo servirà anche alle autorità competenti e agli operatori professionali per adeguarsi alle nuove norme comuni.

Allegati